(Convenzione- art. 10)
Articolo 10 Concessione 
Nei rispettivi atti di concessione  degli  Stati  contraenti  vengono
stabilite le disposizioni a cui e' sottoposto il servizio regolare di
linea.  L'atto  e'  rilasciato  sentite   le   competenti   autorita'
dell'altro Stato contraente.