(Convenzione- art. 11)
Articolo 11 Personale navigante delle imprese concessionarie 
I conduttori ed i componenti l'equipaggio dei natanti dell'impresa di
navigazione concessionaria dei servizi pubblici di linea per il  lago
di  Lugano  sono  sottoposti,  in  materia  di   abilitazione,   alla
legislazione svizzera. Questo in deroga alle disposizioni generali di
cui all'articolo 6 punti 1 e 7. 
Per l'impresa concessionaria dei servizi pubblici di linea  sul  lago
Maggiore  e'  invece  riconosciuta  la  validita'   reciproca   delle
abilitazioni.