Articolo 12 Orari Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l'Italia sottopongono alle autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d'orario entro i termini fissati dalle rispettive autorita'. Gli orari, approvati dall'autorita' nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validita' degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d'approdo regolarmente serviti.