(Convenzione- art. 12)
Articolo 12 Orari 
Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra
la Svizzera e l'Italia  sottopongono  alle  autorita'  competenti  di
ciascuno degli Stati contraenti i progetti d'orario entro  i  termini
fissati   dalle   rispettive   autorita'.   Gli   orari,    approvati
dall'autorita'  nazionale  competente  e   le   eventuali   modifiche
apportate durante il periodo di validita' degli stessi, devono essere
affissi a bordo dei natanti,  in  tutti  i  porti  e  negli  impianti
d'approdo regolarmente serviti.