(Convenzione- art. 13)
Articolo 13 Trasporto agenti di sorveglianza 
Le imprese che esercitano un servizio pubblico  di  navigazione  sono
obbligate a trasportare  gratuitamente  gli  agenti  delle  autorita'
incaricate di  compiti  di  sorveglianza  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.