(Convenzione- art. 8)
Articolo 8 Servizio regolare di linea 
E' considerato servizio regolare di  linea  quello  esercitato  dalle
imprese  di  navigazione  alle  quali  gli  Stati  contraenti   hanno
rilasciato una concessione. Le disposizioni contenute negli  atti  di
concessione non possono essere  in  contrasto  ne'  con  la  presente
Convenzione, ne' col Regolamento.