Articolo 9 Diritto di trasporto 1 Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore e sul lago di Lugano viene stabilito come segue: 2 Lago Maggiore L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea e' assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 3 Lago di Lugano L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea e' assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un'impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l'Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 4 Si considerano servizi pubblici di linea anche quelli effettuati dall'impresa concessionaria con propri natanti fuori dall'orario e dalle rotte abituali.