(Convenzione- art. 9)
Articolo 9 Diritto di trasporto 
1 Il diritto  di  trasporto  in  esclusiva  di  persone  con  servizi
regolari di linea sul lago  Maggiore  e  sul  lago  di  Lugano  viene
stabilito come segue: 
2 Lago Maggiore 
L'esercizio  del  servizio  pubblico  di  navigazione  di  linea   e'
assicurato, sia nel  bacino  italiano  sia  in  quello  svizzero,  da
un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale
la Svizzera si impegna a rilasciare la  concessione  per  il  proprio
bacino. 
3 Lago di Lugano 
L'esercizio  del  servizio  pubblico  di  navigazione  di  linea   e'
assicurato, sia nel  bacino  svizzero  sia  in  quello  italiano,  da
un'impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale
l'Italia si impegna  a  rilasciare  la  concessione  per  il  proprio
bacino. 
4 Si considerano servizi pubblici di linea  anche  quelli  effettuati
dall'impresa concessionaria con propri natanti  fuori  dall'orario  e
dalle rotte abituali.