(Convenzione - art. 24)
                             Articolo 24 
                         NON DISCRIMINAZIONE 
    1. I nazionali di uno  Stato  contraente  non  sono  assoggettati
nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad  essa
relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere
assoggettati i nazionali di detto altro Stato che  si  trovino  nella
stessa situazione. La  presente  disposizione  si  applica  altresi',
nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 
    2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono le medesime attivita'. 
    La presente disposizione non puo' essere interpretata  nel  senso
che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai  residenti
dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le
riduzioni  di  imposta  che  esso  accorda  ai  propri  residenti  in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia. 
    Fatta salva l'applicazione delle  disposizioni  dell'articolo  9,
del paragrafo 5 dell'articolo ll o del paragrafo 6 dell'articolo  12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa  di  uno
Stato contraente ad un residente  dell'altro  Stato  contraente  sono
deducibili, ai fini della determinazione degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
    4. Le imprese di uno Stato contraente,  il  cui  capitale  e'  in
tutto  o  in  parte   posseduto   o   controllato,   direttamente   o
indirettamente, da uno o piu' residenti dell'altro Stato  contraente,
non  sono  assoggettate  nel  primo  Stato   contraente   ad   alcuna
imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o  piu'  onerosi  di
quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della
stessa natura del primo Stato. 
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante
le disposizioni dell'articolo  2,  alle  imposte  di  ogni  natura  e
denominazione. 
    6.  Le  disposizioni  contenute  nei  paragrafi  precedenti   del
presente  Articolo  non  limiteranno  comunque  l'applicazione  delle
disposizioni  interne  volte  ad  impedire  l'evasione  e  l'elusione
fiscale.