(Convenzione - art. 25)
                             Articolo 25 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
    1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione essa puo', indipendentemente dai ricorsi  previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e'  residente,
oppure, se il suo caso ricade nel paragrafo  1  dell'articolo  24,  a
quella dello Stato contraente di cui  possiede  la  nazionalita'.  Il
caso deve essere sottoposto entro i due anni  che  seguono  la  prima
notificazione della misura che comporta un'imposizione  non  conforme
alle disposizioni della Convenzione. 
    2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato  e  se
essa non e' in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara
del  suo  meglio  per  risolvere  il  caso  per  via  di   amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 
    3. Le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno  del
loro meglio per risolvere  per  via  di  amichevole  composizione  le
difficolta' o i dubbi  inerenti  l'interpretazione  o  l'applicazione
della Convenzione. 
    4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  potranno
comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad  un  accordo
come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora  venga  ritenuto  che
degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento
di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una  Commissione
formata da rappresentanti  delle  Autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti.