(Convenzione - art. 27)
                             Articolo 27 
              AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 
    Le disposizioni della presente  Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi fiscali di cui  beneficiano  gli  agenti  diplomatici  o  i
funzionari consolari in virtu'  delle  regole  generali  del  diritto
internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.