(Convenzione - art. 28)
                             Articolo 28 
                              RIMBORSI 
    1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante  ritenuta
alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato
di cui egli e' residente qualora il diritto alla percezione di  dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 
    2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  da   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente che certifichi la sussistenza  delle  condizioni  richieste
per  aver  diritto  all'applicazione  dei  benefici  previsti   dalla
Convenzione. 
    3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di
comune accordo, in conformita' delle  disposizioni  dell'articolo  25
della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente
articolo.