(Accordo-art. 23)
                             ARTICOLO 23 
1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli
Stati membri concedono alle societa' azere, definite all'articolo 25,
lettera d), stabilite sul loro territorio, un  trattamento  non  meno
favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo. 
2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV,  la  Comunita'  e
gli Stati membri  concedono  alle  consociate  delle  societa'  azere
stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per
la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. 
3. La Comunita' e gli  Stati  membri  concedono  alle  filiali  delle
societa' azere stabilite sul loro territorio un trattamento non  meno
favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di
societa' dei paesi terzi. 
4. Fatte salve le riserve elencate all'allegato V, la  Repubblica  di
Azerbaigian concede alle societa' comunitarie, definite  all'articolo
24,  lettera  d),  che  si  stabiliscono  sul  suo   territorio,   un
trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue  societa'
o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. Essa  concede  inoltre
alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite  sul
suo territorio un  trattamento  non  meno  favorevole,  per  la  loro
attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure,  se
migliore, alle societa' o filiali di paesi terzi.