(Accordo-art. 24)
                             ARTICOLO 24 
1. Fatte salve le disposizioni  dell'articolo  100,  le  disposizioni
dell'articolo 23 non si applicano  al  trasporto  aereo,  fluviale  e
marittimo. 
2. Tuttavia, per i  servizi  di  trasporto  marittimo  internazionale
offerti dalle agenzie marittime che implicano una  tratta  marittima,
comprese le attivita' intermodali, ciascuna Parte autorizza,  secondo
le legislazioni  e  normative  applicabili  sul  suo  territorio,  le
societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul  suo
territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per  lo
stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli  di
quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle  consociate  e
filiali di societa' di paesi terzi. 
3. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: 
a) la commercializzazione  e  la  vendita  di  servizi  di  trasporto
   marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti,
   dalla quotazione alla fatturazione,  quando  detti  servizi  siano
   gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori  di  servizi
   con  i  quali  il  venditore  di  servizi  ha   concluso   accordi
   commerciali permanenti; 
b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la
   rivendita a questi ultimi) di  tutti  i  servizi  di  trasporto  e
   connessi, compresi i servizi di  trasporto  interno  di  qualsiasi
   tipo,  in  particolare  il  trasporto  fluviale,   ferroviario   e
   stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; 
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali
   o di altri documenti inerenti  all'origine  e  alla  natura  delle
   merci trasportate; 
d) la  fornitura  di  informazioni  commerciali   comprendenti,   tra
   l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi  di
   dati elettronici (fatte salve le restrizioni  non  discriminatorie
   in materia di telecomunicazioni); 
e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la  partecipazione
   al capitale azionario della societa' e  la  nomina  del  personale
   locale  (oppure,  per  il  personale  straniero,  in   base   alle
   pertinenti  disposizioni  del  presente  accordo)  con   qualsiasi
   societa' di navigazione stabilita in loco; 
f) le operazioni effettuate a nome delle  societa',  l'organizzazione
   dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.