(Accordo-art. 25)
                             ARTICOLO 25 
Ai fini del presente accordo: 
a) per "societa' comunitaria"  o  "societa'  azera"  si  intende  una
   societa' costituita a norma delle  leggi  rispettivamente  di  uno
   Stato membro o della Repubblica di Azerbaigian che abbia  la  sede
   sociale, l'amministrazione centrale  o  il  principale  centro  di
   attivita' sul territorio rispettivamente della Comunita'  o  della
   Repubblica di Azerbaigian. Tuttavia, una  societa'  costituita  in
   base alle  leggi  di  uno  Stato  membro  o  della  Repubblica  di
   Azerbaigian   e'   considerata   una   societa'    rispettivamente
   comunitaria o azera se le  sue  attivita'  sono  effettivamente  e
   permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o
   della Repubblica di Azerbaigian. 
b) Per  "controllata"  di  una  societa'  si  intende  una   societa'
   controllata di fatto dalla prima. 
c) Per "sede  secondaria"  di  una  societa'  si  intende  un  centro
   d'affari senza personalita' giuridica, che  ha  l'apparenza  della
   stabilita' quale estensione di una casa  madre,  che  dispone  del
   personale e delle necessarie infrastrutture per  negoziare  affari
   con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che, se  del  caso,
   vi sara' un rapporto giuridico con  la  casa  madre  la  cui  sede
   centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con
   detta casa madre  ma  possono  concludere  operazioni  commerciali
   presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione. 
d) Per "diritto  di  stabilimento"  si  intende  il  diritto  per  le
   societa' comunitarie o azere in base al punto a) di  intraprendere
   attivita' economiche  istituendo  controllate  o  sedi  secondarie
   rispettivamente nella Repubblica di Azerbaigian o nella Comunita'. 
e) Per "attivita'" si intende lo svolgimento di attivita' economiche. 
f) Per "attivita' economiche" si intendono  le  attivita'  di  natura
   industriale, commerciale e professionale. 
Per quanto riguarda il trasporto marittimo  internazionale,  comprese
le operazioni intermodali che comprendono  una  tratta  marittima,  i
cittadini degli  Stati  membri  o  della  Repubblica  di  Azerbaigian
stabiliti  al  di  fuori  della  Comunita'  o  della  Repubblica   di
Azerbaigian rispettivamente e le agenzie marittime  stabilite  al  di
fuori della Comunita' o della Repubblica di Azerbaigian e controllate
da cittadini di uno Stato membro o della  Repubblica  di  Azerbaigian
rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo
e del capitolo III se le loro navi sono  registrate  in  detto  Stato
membro o nella Repubblica di  Azerbaigian  in  base  alle  rispettive
legislazioni.