(Accordo-art. 29)
                             ARTICOLO 29 
1. Le Parti si adoperano per evitare di  adottare  misure  o  avviare
azioni  tali  da  rendere  le  condizioni  per  lo   stabilimento   e
l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto
alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente
accordo. 
2. Le disposizioni  del  presente  articolo  lasciano  impregiudicate
quelle  dell'articolo  37:  le  situazioni   ivi   contemplate   sono
disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 37. 
3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e  in  base  alle
disposizioni dell'articolo 43, il governo della Repubblica di Armenia
informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o
di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le  condizioni  per  lo
stabilimento e  l'attivita'  nella  Repubblica  di  Armenia  di  sedi
secondarie e controllate di  societa'  comunitarie  piu'  restrittive
rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del
presente accordo. La  Comunita'  puo'  chiedere  alla  Repubblica  di
Armenia di  trasmetterle  i  progetti  di  dette  leggi  o  di  detti
regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 
4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Armenia di nuove  leggi
o di nuovi regolamenti renda  le  condizioni  per  l'attivita'  delle
controllate e sedi secondarie di societa' comunitarie stabilite nella
Repubblica di  Armenia  piu'  restrittive  rispetto  alla  situazione
esistente il giorno della firma del presente accordo, dette  leggi  o
detti regolamenti  non  si  applicano,  per  i  tre  anni  successivi
all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi
secondarie gia' stabilite nella  Repubblica  di  Armenia  al  momento
dell'entrata in vigore dell'atto stesso.