(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Ai   titolari   delle   parrocchie   erette   posteriormente   alla
pubblicazione della legge 7 luglio 1866,  n.  3036,  non  compete  il
supplemento  di  congrua,  salvo  il  caso  di  assoluta   necessita'
riconosciuta dal Governo.