Art. 36. Quando una chiesa parrocchiale sia retta, congiuntamente o alternativamente, da due o piu' titolari, non si fa luogo che alla concessione di un solo assegno supplementare di congrua. Si eccettua pero' il caso in cui nell'unica chiesa esistano contemporaneamente due o piu' benefici parrocchiali autonomi, con dotazione separata e distinta e con giurisdizione propria.