(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
  Quando  una  chiesa  parrocchiale  sia  retta,   congiuntamente   o
alternativamente, da due o piu' titolari, non si fa  luogo  che  alla
concessione di un solo assegno supplementare di congrua. 
 
  Si eccettua  pero'  il  caso  in  cui  nell'unica  chiesa  esistano
contemporaneamente due o piu'  benefici  parrocchiali  autonomi,  con
dotazione separata e distinta e con giurisdizione propria.