Art. 37. I notai, i conservatori degli archivi notarili, i direttori degli archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti coloro che sono investiti di pubblico ufficio, hanno obbligo di prestarsi colla maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del Fondo per il culto e di rilasciare gratuitamente i certificati, gli estratti e le copie, che venissero domandati agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento. I certificati, gli estratti e le copie richieste dall'Amministrazione del Fondo per il culto o da presentarsi direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in carta libera.