(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  I notai, i conservatori degli archivi notarili, i  direttori  degli
archivi provinciali o di Stato, ed in genere tutti  coloro  che  sono
investiti di pubblico  ufficio,  hanno  obbligo  di  prestarsi  colla
maggiore sollecitudine alle richieste dell'Amministrazione del  Fondo
per il  culto  e  di  rilasciare  gratuitamente  i  certificati,  gli
estratti  e  le  copie,  che   venissero   domandati   agli   effetti
dell'applicazione del presente Regolamento. 
 
  I   certificati,   gli    estratti    e    le    copie    richieste
dall'Amministrazione  del  Fondo  per  il  culto  o  da   presentarsi
direttamente dai parroci, agli effetti suindicati, saranno redatti in
carta libera.