(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  Le   liquidazioni   degli   assegni   supplementari   di   congrua,
definitivamente stabilite sotto l'impero della legge 30 giugno  1892,
n. 317, conserveranno i propri effetti per il periodo anteriore al 1°
luglio 1899. 
 
  Per le liquidazioni rimaste in corso sara' seguito il  procedimento
prescritto dal presente Regolamento.