Art. 28.
Finalita' e disciplina dell'arbitrato semplificato
1. Il procedimento arbitrale semplificato e' finalizzato al
ristoro del solo danno patrimoniale sofferto dall'investitore in
conseguenza dell'inadempimento da parte dell'intermediario degli
obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei
rapporti contrattuali con gli investitori mediante la determinazione
di un indennizzo, ai sensi dell'art. 33, comma 2.
2. All'arbitrato semplificato si applicano le norme del Capo I,
salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo.
3. La decisione arbitrale si fonda esclusivamente sulle prove
precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e con
l'atto di risposta ai sensi dell'art. 30.