(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
         Finalita' e disciplina dell'arbitrato semplificato 
 
   1.  Il  procedimento  arbitrale  semplificato  e'  finalizzato  al
ristoro del solo  danno  patrimoniale  sofferto  dall'investitore  in
conseguenza  dell'inadempimento  da  parte  dell'intermediario  degli
obblighi di informazione,  correttezza  e  trasparenza  previsti  nei
rapporti contrattuali con gli investitori mediante la  determinazione
di un indennizzo, ai sensi dell'art. 33, comma 2. 
   2. All'arbitrato semplificato si applicano le norme  del  Capo  I,
salvo quanto diversamente disposto nel presente Capo. 
   3. La decisione arbitrale  si  fonda  esclusivamente  sulle  prove
precostituite introdotte dalle parti con la domanda di accesso e  con
l'atto di risposta ai sensi dell'art. 30.