Art. 29.
Condizioni di ammissibilita'
1. La possibilita' di ricorrere all'arbitrato semplificato deve
risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato.
2. Il giudizio puo' essere attivato solo dall'investitore.
3. La domanda non puo' essere esperita quando sulla medesima
controversia non sia stato presentato reclamo all'intermediario cui
sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine
di novanta giorni o il termine piu' breve eventualmente stabilito
dall'intermediario per la trattazione del reclamo senza che
l'investitore abbia ottenuto risposta.