(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
                    Condizioni di ammissibilita' 
 
   1. La possibilita' di ricorrere  all'arbitrato  semplificato  deve
risultare espressamente dal testo della convenzione di arbitrato. 
   2. Il giudizio puo' essere attivato solo dall'investitore. 
   3. La domanda non  puo'  essere  esperita  quando  sulla  medesima
controversia non sia stato presentato reclamo  all'intermediario  cui
sia stata fornita espressa risposta ovvero non sia decorso il termine
di novanta giorni o il termine  piu'  breve  eventualmente  stabilito
dall'intermediario  per  la  trattazione  del   reclamo   senza   che
l'investitore abbia ottenuto risposta.