Art. 30.
Adempimenti preliminari
1. La domanda di accesso alla procedura semplificata e' corredata
oltre che degli atti indicati nell'art. 21, della documentazione
attestante la condizione di ammissibilita' di cui all'art. 29, comma
3 e contiene la indicazione, a pena di decadenza, dei documenti
offerti in comunicazione.
2. L'atto di risposta dell'intermediario e' corredato, oltre che
degli atti indicati nell'art. 21, di tutta la documentazione
afferente al rapporto contrattuale controverso e contiene la
indicazione, a pena di decadenza, di tutti gli altri documenti
offerti in comunicazione.
3. La Camera verifica il deposito della dichiarazione di cui
all'art. 22 nonche' la regolarita' formale degli atti e dei documenti
indicati nei commi 1 e 2.