Art. 31.
Arbitro unico
1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro unico nominato
dalle parti nei modi e nei tempi previsti dall'art. 20, comma 2,
lettera a).
2. In mancanza, la nomina e' demandata alla Camera che vi provvede
entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma
1, tenendo conto dei criteri enumerati all'art. 20, comma 4.