(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
                            Arbitro unico 
 
   1. Il procedimento si svolge dinanzi a un arbitro  unico  nominato
dalle parti nei modi e nei tempi  previsti  dall'art.  20,  comma  2,
lettera a). 
   2. In mancanza, la nomina e' demandata alla Camera che vi provvede
entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto  dal  comma
1, tenendo conto dei criteri enumerati all'art. 20, comma 4.