(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
                    Svolgimento del procedimento 
 
   1. La  comparizione  personale  delle  parti  davanti  all'arbitro
avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione  intervenuta  ai
sensi dell'art. 22. 
   2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la  regolarita'  del
contraddittorio, interroga liberamente le parti,  richiede  ad  esse,
sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari  e  indica  le
questioni rilevabili  d'ufficio  delle  quali  ritiene  opportuna  la
trattazione. 
   3. Al termine della trattazione, salvo che  ricorrano  particolari
condizioni che consiglino la  fissazione  di  una  nuova  udienza  da
celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti
a precisare le conclusioni.