Art. 32.
Svolgimento del procedimento
1. La comparizione personale delle parti davanti all'arbitro
avviene non oltre quindici giorni dalla accettazione intervenuta ai
sensi dell'art. 22.
2. Nel corso della udienza l'arbitro verifica la regolarita' del
contraddittorio, interroga liberamente le parti, richiede ad esse,
sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le
questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la
trattazione.
3. Al termine della trattazione, salvo che ricorrano particolari
condizioni che consiglino la fissazione di una nuova udienza da
celebrarsi entro i venti giorni successivi, l'arbitro invita le parti
a precisare le conclusioni.