Art. 33.
Lodo semplificato
1. Nei venti giorni successivi alla data di precisazione delle
conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo sulla base dei documenti
prodotti e tenendo conto degli elementi emersi nel corso
dell'udienza.
2. L'arbitro accoglie la domanda quando, tenuto conto delle
deduzioni formulate dall'intermediario e dei soli documenti
introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i fatti costitutivi,
condannando l'intermediario al pagamento in favore dell'investitore
di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare il
solo danno patrimoniale da questi ritratto, quale conseguenza
immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti
della quantita' per cui ritiene raggiunta la prova.
3. Il lodo e' depositato dall'arbitro presso la Camera che lo
sottopone alla Consob per il visto di regolarita' formale ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo.