(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
                          Lodo semplificato 
 
   1. Nei venti giorni successivi alla  data  di  precisazione  delle
conclusioni, l'arbitro pronuncia il lodo  sulla  base  dei  documenti
prodotti  e  tenendo  conto   degli   elementi   emersi   nel   corso
dell'udienza. 
   2. L'arbitro  accoglie  la  domanda  quando,  tenuto  conto  delle
deduzioni  formulate  dall'intermediario   e   dei   soli   documenti
introdotti in giudizio, ne ritiene sussistenti i  fatti  costitutivi,
condannando l'intermediario al pagamento in  favore  dell'investitore
di una somma di danaro a titolo di indennizzo, idonea a ristorare  il
solo  danno  patrimoniale  da  questi  ritratto,  quale   conseguenza
immediata e diretta dell'inadempimento dell'intermediario, nei limiti
della quantita' per cui ritiene raggiunta la prova. 
   3. Il lodo e' depositato dall'arbitro  presso  la  Camera  che  lo
sottopone alla Consob per il visto di regolarita'  formale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo.