Art. 15. Compiti e attribuzioni del rettore 1. Il rettore rappresenta la comunita' universitaria. Egli ha compiti di iniziativa, di attuazione e di vigilanza, assicura il raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta l'universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio stesso. 2. Il rettore dura in carica cinque anni e puo' essere confermato. 3. Il rettore: a) convoca e presiede le adunanze del Senato accademico e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni; b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica e scientifica; in particolare puo' avvalersi di una apposita commissione a prevalente composizione extra-accademica, per la valutazione di congruita' tra le risorse destinate per il personale e i bisogni minimi del sistema fissati per disposizione di legge o ministeriale; c) vigila sul funzionamento dell'Universita'; d) nomina con suo decreto i presidi delle facolta' eletti dal Senato accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 20; e) esercita l'autorita' disciplinare, secondo la normativa vigente; f) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e quelli interni delle singole strutture, nonche' i decreti e gli atti di sua competenza; g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del Senato accademico e del Consiglio d'amministrazione, indicandone il presidente; h) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta successiva utile; i) nomina il pro-rettore vicario. Puo' nominare anche altri pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri; j) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate; k) esercita, sentito il direttore esecutivo, la funzione disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo; l) stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei diversi organi accademici, sentite le rappresentanze studentesche; m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.