(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                 Compiti e attribuzioni del rettore 
 
   1. Il rettore rappresenta  la  comunita'  universitaria.  Egli  ha
compiti di iniziativa, di attuazione  e  di  vigilanza,  assicura  il
raccordo tra gli organi centrali di governo dell'ateneo e rappresenta
l'universita' quando cio' e' previsto dalla legge, escluse le materie
di  competenza  del  Consiglio  di  amministrazione,  salvo   diversa
deliberazione del Consiglio stesso. 
   2. Il rettore dura in carica cinque anni e puo' essere confermato.
   3. Il rettore: 
    a) convoca  e  presiede  le  adunanze  del  Senato  accademico  e
provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni; 
    b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del  Consiglio  di
amministrazione in merito agli stanziamenti per l'attivita' didattica
e  scientifica;  in  particolare  puo'  avvalersi  di  una   apposita
commissione  a  prevalente  composizione  extra-accademica,  per   la
valutazione di congruita' tra le risorse destinate per il personale e
i bisogni minimi del sistema fissati  per  disposizione  di  legge  o
ministeriale; 
    c) vigila sul funzionamento dell'Universita'; 
    d) nomina con suo decreto i presidi  delle  facolta'  eletti  dal
Senato accademico, secondo le modalita' di cui al successivo art. 20; 
    e)  esercita  l'autorita'  disciplinare,  secondo  la   normativa
vigente; 
    f) emana lo statuto, i regolamenti di  Ateneo  e  quelli  interni
delle singole  strutture,  nonche'  i  decreti  e  gli  atti  di  sua
competenza; 
    g) nomina il nucleo di valutazione, sentito il parere del  Senato
accademico  e  del  Consiglio   d'amministrazione,   indicandone   il
presidente; 
    h) adotta, in caso di necessita' e in situazioni di indifferibile
urgenza,  i  necessari  provvedimenti.  Tali  provvedimenti   saranno
sottoposti alla ratifica dell'organo competente  nella  prima  seduta
successiva utile; 
    i) nomina il  pro-rettore  vicario.  Puo'  nominare  anche  altri
pro-rettori, precisandone gli ambiti di delega e i poteri; 
    j) puo' conferire deleghe a professori per materie determinate; 
    k)  esercita,  sentito  il  direttore  esecutivo,   la   funzione
disciplinare sul personale dirigente e tecnico-amministrativo; 
    l) stabilisce la data delle  elezioni  dei  rappresentanti  degli
studenti nei diversi organi  accademici,  sentite  le  rappresentanze
studentesche; 
    m) esercita tutte le altre attribuzioni che  gli  sono  demandate
dalla legge, in quanto applicabile, dallo statuto e dai regolamenti.