(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
                            Dipartimenti 
 
    1.  I  Dipartimenti,  strutture  portanti  dell'Ateneo,  svolgono
funzioni finalizzate allo svolgimento: 
      a) della ricerca scientifica; 
      b) delle attivita' didattiche e formative; 
      c) delle attivita' rivolte all'esterno, correlate o  accessorie
a quelle di cui alle  lettere  a)  e  b)  quali,  la  diffusione  dei
risultati della ricerca, la  formazione  permanente  certificata,  il
trasferimento   delle   conoscenze   come   fattore    di    sviluppo
socioeconomico. Tali attivita' sono svolte, nell'area  medica,  anche
con specifico riferimento alla salute nei  suoi  aspetti  preventivi,
diagnostici, terapeutici ed organizzativi. 
    2. Nei Dipartimenti dell'area medica, alle funzioni di  didattica
e di ricerca si affiancano le funzioni assistenziali che sono  svolte
in modo inscindibile. 
    3. Il Dipartimento e'  costituito  da  professori  e  ricercatori
sulla    base    dell'appartenenza    ad    una     medesima     area
scientifico-disciplinare ovvero a settori omogenei dal punto di vista
culturale, didattico e scientifico, secondo i criteri stabiliti nella
proposta di costituzione, al  fine  di  condividere  un  progetto  di
formazione  e  ricerca,  sul  quale  esprime  parere  il  Nucleo   di
Valutazione.   Nel   progetto    vanno    individuati    i    settori
scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, che  devono
essere indicati nel Regolamento di funzionamento della  struttura.  I
professori e i ricercatori devono afferire ad un solo Dipartimento. I
professori e i ricercatori afferiscono  al  Dipartimento  che  ne  ha
proposto la chiamata; la successiva richiesta di afferenza  ad  altro
Dipartimento puo' essere formulata sulla base  dei  medesimi  criteri
previsti in sede di prima costituzione dei Dipartimenti. Nel rispetto
dello stato giuridico dei professori e ricercatori e  della  liberta'
di insegnamento, il Dipartimento cui si chiede l'afferenza si esprime
sulla  coerenza  della  richiesta  di  afferenza  con   il   progetto
culturale, con  la  dimensione  organizzativa  e  con  gli  obiettivi
formativi  dell'ordinamento   didattico   secondo   quanto   previsto
dall'art. 2,  comma  6,  del  presente  Statuto.  Su  tale  richiesta
delibera il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Dipartimento  di
destinazione ed il Senato accademico. 
    4. La proposta di costituzione del Dipartimento e' approvata  dal
Consiglio  di  Amministrazione,   previo   parere   del   Nucleo   di
Valutazione, sentito il Senato accademico. 
    5.  Il  numero  minimo  di  professori  e  ricercatori   per   la
costituzione di un Dipartimento e' di cinquanta unita'. Qualora  dopo
la sua costituzione il numero degli afferenti al Dipartimento dovesse
scendere sotto la soglia indicata, sara' concesso un periodo  di  tre
anni per il riequilibrio della consistenza numerica, oltre  il  quale
il Dipartimento sara' automaticamente disattivato.  In  nessun  caso,
comunque,  e'  possibile  scendere  sotto  la  soglia   di   quaranta
componenti. 
    6. I  Dipartimenti  hanno  autonomia  gestionale,  organizzativa,
regolamentare. Hanno altresi'  autonomia  di  spesa,  secondo  quanto
previsto  dal  Regolamento   di   Amministrazione   e   Contabilita'.
Dispongono   degli   spazi,   delle   strutture   e   del   personale
tecnico-amministrativo occorrenti al proprio  funzionamento,  nonche'
di   una   dotazione   ordinaria   assegnata   dal    Consiglio    di
Amministrazione, sulla base della valutazione effettuata  dal  Nucleo
di Valutazione. Modalita' di funzionamento e di esercizio delle  loro
attivita'  sono  definite  da  ciascun  Dipartimento   con   apposito
Regolamento. 
    7. I Dipartimenti, in ragione di specifiche esigenze di carattere
scientifico ed organizzativo possono essere  strutturati  in  sezioni
che  ne  rappresentano  una  mera  articolazione.   Nell'ambito   del
Dipartimento e' costituito l'ufficio di Segreteria amministrativa che
sovrintende allo svolgimento delle attivita' amministrativo-contabili
del Dipartimento. Il responsabile di tale ufficio  e'  il  Segretario
amministrativo. 
    8. Uno o piu'  Dipartimenti  possono  proporre  al  Consiglio  di
Amministrazione l'istituzione e l'attivazione dei  corsi  di  studio,
secondo le procedure disciplinate dalla normativa vigente  e  purche'
siano in grado di soddisfare i requisiti di sostenibilita' di seguito
prefissati.  Per  i  corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale  e'
necessario che il Dipartimento o l'insieme di  dipartimenti  assicuri
la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari
delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori ad  esso
afferenti.  Motivate  deroghe   a   tale   soglia   potranno   essere
autorizzate, in casi particolari, dal Consiglio  di  Amministrazione,
su parere  favorevole  del  Nucleo  di  Valutazione,  sempre  che  il
Dipartimento proponente  o  l'insieme  di  dipartimenti  assicuri  la
copertura di piu' del 50% dei Crediti  Formativi  Universitari  delle
materie caratterizzanti. Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera
l'attivazione del corso e lo incardina nel  Dipartimento  proponente.
Il Senato esprime parere  preventivo  sull'attivazione  del  Corso  e
approva il relativo Regolamento Didattico. In caso di proposizione da
parte di un insieme di dipartimenti il corso sara'  coordinato  dalla
Scuola cui  appartengono  i  Dipartimenti  che  concorrono  alla  sua
attivazione ovvero dalla Scuola individuata di comune accordo qualora
i Dipartimenti appartengano a Scuole  diverse.  Nell'area  medica  la
Scuola formula la proposta  didattica  integrata  con  il  necessario
contributo di tutti i Dipartimenti ad essa  afferenti,  nel  rispetto
dei vincoli normativi. 
    9. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di  Amministrazione
l'istituzione  di  uno  o  piu'   corsi   di   dottorato   anche   in
collaborazione con altri Dipartimenti,  Scuole  e  altri  Atenei.  Un
Dipartimento non inserito in una Scuola puo' proporre al Consiglio di
Amministrazione l'istituzione di una Scuola di  Dottorato,  anche  in
collaborazione con altri Dipartimenti. 
    10. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione
l'istituzione  di  Scuole  di  Specializzazione  con  l'obiettivo  di
favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla
legge. Nell'area medica le Scuole di Specializzazione sono  istituite
su  proposta  della  Scuola,  secondo  la  procedura  prevista  dalla
normativa vigente. 
    11. Il Dipartimento puo' proporre al Consiglio di Amministrazione
l'istituzione di  corsi  di  Master  universitario,  che,  una  volta
istituti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento  proponente  al
pari di un corso di studio. 
    12. Il Consiglio di  Dipartimento,  per  ciascuno  dei  corsi  di
studio  in  esso  incardinati,  istituisce  una  Commissione  per  il
Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono  parte  tutti  i
professori e  i  ricercatori  afferenti  al  Corso  di  studio.  Alla
medesima Commissione il Dipartimento stesso puo' delegare parte delle
proprie funzioni in ordine  alle  attivita'  didattiche.  Qualora  il
Dipartimento non istituisca la  Commissione,  tali  funzioni  vengono
esercitate dal Consiglio di Dipartimento: alle adunanze del Consiglio
convocate esclusivamente per esercitare la funzione di  coordinamento
delle  attivita'  didattiche,  partecipano  tutti  i   professori   e
ricercatori del Corso di Studio. Le modalita' di partecipazione  sono
fissate dal regolamento. Il  Coordinatore  e'  individuato  ai  sensi
dell'art. 45, comma  2.  La  funzione  di  coordinatore  puo'  essere
esercitata  dal  Direttore   di   Dipartimento.   Il   Consiglio   di
Dipartimento approva i Manifesti degli studi  dei  corsi  incardinati
nel Dipartimento previo parere delle Commissioni per il Coordinamento
didattico. 
    13. I Dipartimenti: 
      a) svolgono le attivita' didattiche relative agli  insegnamenti
dei  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento,  mettendo  a
disposizione spazi, attrezzature e personale propri; 
      b)  assegnano  i  compiti  didattici  a  ciascun  professore  e
ricercatore ad essi afferenti nel rispetto della normativa vigente. I
Dipartimenti che fanno parte di una  Scuola,  per  l'assegnazione  di
tali compiti didattici, devono tener conto del coordinamento  fissato
dalla Scuola. Il Senato accademico, laddove necessario,  esercita  il
coordinamento  didattico  tra  Scuole  o  tra  Dipartimenti  che  non
afferiscono a Scuole. I Dipartimenti comunicano al Senato  accademico
la distribuzione dei  carichi  didattici  relativi  ai  professori  e
ricercatori afferenti a ciascuno di essi ai fini  della  funzione  di
alta vigilanza spettante al medesimo Senato accademico; 
      c) nei propri settori scientifico-disciplinari di  riferimento,
sulla  base  delle  proprie  esigenze  di  ricerca  e  di  didattica,
richiedono  al  Consiglio   di   Amministrazione   le   risorse   per
l'attivazione dei procedimenti di chiamata  di  professori  ordinari,
associati  e  ricercatori.  Su  tali  richieste,  ai  soli  fini  del
coordinamento,  della  razionalizzazione  e   dell'equilibrio   delle
attivita' didattiche, esprime parere  il  Consiglio  di  Scuola,  ove
costituita. Per i Dipartimenti non appartenenti ad una  Scuola,  tale
parere  viene  espresso  dal  Senato  accademico.  La  strategia   di
reclutamento  dei  Dipartimenti  viene   valutata   dal   Nucleo   di
Valutazione che nell'area medica e  veterinaria  terra'  conto  anche
dell'attivita'    integrata    di    didattica,    di    ricerca    e
clinico-assistenziale; 
      d) richiedono  strutture,  personale  tecnico-amministrativo  e
risorse  finanziarie  al  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  base
dell'attivita' di  ricerca  svolta  o  programmata  e  dei  necessari
servizi di supporto alla  didattica;  su  tali  richieste  la  Scuola
formula al Consiglio  di  Amministrazione  proposte  organizzative  e
pareri. Per i Dipartimenti non afferenti ad una Scuola tale  funzione
e' svolta dal Senato accademico; 
      e) nell'ambito delle proprie competenze e  nei  limiti  fissati
dal  Regolamento  di  Ateneo  in  materia,  i  Dipartimenti   possono
stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per
attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio in conto terzi. 
    14. Gli organi del Dipartimento sono: 
      a) il Consiglio del Dipartimento; 
      b) il Direttore del Dipartimento; 
      c) la Giunta del Dipartimento. 
    15. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da: 
      a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento; 
      b) il Segretario  amministrativo  con  voto  consultivo  e  con
funzioni di segretario verbalizzante; 
      c) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi  di  laurea,
di laurea magistrale  e  di  dottorato  di  ricerca  incardinati  nel
Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei  ricercatori,
secondo modalita'  stabilite  dal  Regolamento  di  Ateneo  che  deve
prevedere la presenza di almeno 1 rappresentante  di  ogni  corso  di
studio e di dottorato. Tali rappresentanti durano in carica due  anni
accademici; il mandato e' rinnovabile una sola volta. Le modalita' di
partecipazione alle sedute sono fissate da apposito Regolamento; 
      d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo  in  una
misura non superiore al 10% della componente  dei  professori  e  dei
ricercatori afferenti al Dipartimento. Tali rappresentanti durano  in
carica tre anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta; 
      e) un rappresentante degli assegnisti di ricerca. 
    16. Il Direttore del Dipartimento: 
      a) viene eletto dal Consiglio fra i professori ordinari a tempo
pieno o, ricorrendo le condizioni previste dalla  normativa  vigente,
fra i professori associati a tempo pieno  afferenti  al  Dipartimento
stesso; 
      b) viene nominato con Decreto rettorale e dura  in  carica  tre
anni; 
      c) l'incarico e' rinnovabile per una sola volta. 
    17.   La   Giunta   di   Dipartimento   coadiuva   il   Direttore
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  ed  ha  compiti  istruttori   e
propositivi. 
    18. Fanno  parte  della  Giunta  il  Direttore  e  il  Segretario
amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo e  con  funzioni  di
segretario verbalizzante. I membri della Giunta restano in carica tre
anni accademici; il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. 
    19. Nell'area medica l'attivita' assistenziale si svolge  secondo
quanto previsto dallo schema di intesa Regione-Universita'  ai  sensi
della normativa vigente. 
    20.  Il  Dipartimento  che  rappresenta  al  suo  interno  l'area
medico-veterinaria,  ferme  restando  le  competenze  di  legge   del
Rettore, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
      a)  cura  e  gestisce  il  sistema  di  certificazione   e   di
accreditamento europeo del Corso di laurea  in  Medicina  veterinaria
sottoponendo  alla  Scuola,  cui  eventualmente  afferisce,   ed   al
Consiglio   di   Amministrazione,   le   eventuali   necessita'    di
potenziamento  dell'attivita'  formativa  dettate  dal   sistema   di
valutazione comunitario; 
      b) pone in essere  con  le  strutture  del  servizio  sanitario
regionale  le  iniziative  necessarie  al  fine  di   realizzare   la
coessenzialita' del sistema di assistenza  sanitaria  e  del  sistema
universitario della formazione. 
    21. Le funzioni e le modalita' di  elezione  del  Direttore  sono
disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. 
    22. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio  del
Dipartimento. Composizione, modalita' di  elezione  della  Giunta  di
Dipartimento nonche' le regole di  funzionamento  della  stessa  sono
disciplinate  dal  Regolamento  di  funzionamento  del  Dipartimento,
garantendo una equilibrata rappresentanza delle componenti.