Art. 24 Norme transitorie e finali 1. Fino alla istituzione dell'Albo fornitori di cui all'art 14 del presente regolamento, l'individuazione degli operatori economici da interpellare avviene sulla base di ricerche di mercato, con le modalita' di cui al precedente art. 12, comma 7. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al codice dei contratti pubblici e alle norme contenute nel D.P.R. n. 207/2010. 3. Il presente regolamento abroga il "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia", di cui al Decreto del Presidente del CNR 3 febbraio 1997.