Art. 22. (Provvedimenti cautelari) 1. La Consob, in caso necessita' e urgenza, puo' disporre in via cautelare la sospensione dell'attivita' del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro.