Art. 12. L'ammissione degli Enti Aggregati e' deliberata dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia. Gli Statuti degli Enti Aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con i principi del presente Statuto e devono recare evidenza delle sole attivita' effettivamente praticate. Gli Enti Aggregati, di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 6 n. 2, devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.