(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 13)
                              Art. 13. 
 
    Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero  Club  d'Italia
la quota annuale stabilita dal Consiglio  Federale  dell'  Aero  Club
d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno. 
    Il Consiglio Federale puo' fissare quote  ridotte  per  gli  enti
aggregati che non svolgono attivita' didattica. 
    Il mancato versamento della  quota  annuale  comporta  la  revoca
della qualifica di ente aggregato. 
    La revoca e' deliberata dal Consiglio Federale e avverso ad  essa
e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta
giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.