Art. 13. Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio Federale puo' fissare quote ridotte per gli enti aggregati che non svolgono attivita' didattica. Il mancato versamento della quota annuale comporta la revoca della qualifica di ente aggregato. La revoca e' deliberata dal Consiglio Federale e avverso ad essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.