(Convenzione-Articolo 25)
                             Articolo 25 
 
                        PROCEDURA AMICHEVOLE 
 
1. Quando una persona ritiene che le misure  adottate  da  uno  o  da
entrambi gli Stati contraenti comportano  o  comporteranno  per  essa
un'imposizione  non  conforme  alle   disposizioni   della   presente
Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti  dalla
legislazione nazionale di detti Stati,  sottoporre  il  proprio  caso
all'autorita' competente dello Stato contraente di cui  e'  residente
o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24,  a  quella
dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. 
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la  prima
notifica della misura che comporta un'imposizione non  conforme  alle
disposizioni della Convenzione. 
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se  essa
non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del
suo meglio per regolare il caso per via  di  amichevole  composizione
con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente,  al  fine  di
evitare una  tassazione  non  conforme  alla  Convenzione.  L'accordo
raggiunto sara' applicato quali che siano i  termini  previsti  dalle
legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. Esse potranno  altresi'  consultarsi  al  fine  di
eliminare  la  doppia  imposizione  nei  casi  non   previsti   dalla
Convenzione. 
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare
direttamente tra loro  al  fine  di  pervenire  ad  un  accordo  come
indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto  che  degli
scambi verbali di opinioni possano facilitare  il  raggiungimento  di
tale accordo, essi potranno aver luogo in  seno  ad  una  Commissione
formata da rappresentanti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
contraenti. 
5. Nei casi  previsti  dai  paragrafi  precedenti,  se  le  autorita'
competenti degli Stati contraenti  non  raggiungono  un  accordo  che
elimini la doppia imposizione entro due anni dalla  data  in  cui  il
caso e' stato sottoposto per la  prima  volta  ad  una  di  esse,  le
autorita' competenti  istituiscono,  per  ogni  caso  specifico,  una
Commissione arbitrale con l'incarico di emettere un parere  sul  modo
di eliminare la doppia imposizione, sempreche' il/i contribuente/i si
impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della stessa. L'istituzione
della Commissione puo' aver luogo  soltanto  se  le  parti  in  causa
rinunciano preventivamente - senza riserve o condizioni -  agli  atti
del giudizio in corso presso il tribunale nazionale. 
La Commissione arbitrale e' composta da tre membri  cosi'  designati:
ciascuna autorita' competente designa, entro 3  mesi  dalla  scadenza
del termine di cui sopra, un membro ed i due membri designano,  nello
stesso termine, di comune accordo, il  Presidente,  scegliendolo  tra
personalita' indipendenti appartenenti agli Stati contraenti o ad uno
Stato terzo membro dell'OCSE. 
La  Commissione,  nel  pronunciare  il  suo  parere,  applichera'  le
disposizioni della presente Convenzione ed  i  principi  generali  di
diritto internazionale,  tenendo  conto  della  legislazione  interna
degli Stati contraenti. La  Commissione  stabilisce  essa  stessa  le
regole del procedimento arbitrale. 
Il/i contribuente/i  puo'/possono,  qualora  ne  facciano  richiesta,
essere ascoltato/i o farsi rappresentare dinanzi alla Commissione  e,
se  la  Commissione  lo  richiede,  detto/i  contribuente/i   e'/sono
tenuto/i  a  presentarsi  dinanzi   alla   medesima   o   a   farvisi
rappresentare. 
6. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi  dalla  data  in
cui  e'  stato  nominato  il  Presidente.  La  Commissione  arbitrale
delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. 
Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della  Commissione
arbitrale,  le  autorita'  competenti  delle  Parti  possono   ancora
adottare, di comune accordo, misure volte ad eliminare la  causa  che
ha  determinato  l'insorgere  della  controversia.  Le  misure  cosi'
adottate possono essere non  conformi  al  parere  della  Commissione
arbitrale. Qualora entro sei mesi dall'emissione del parere da  parte
della Commissione arbitrale le autorita' competenti delle  Parti  non
abbiano  raggiunto  un  accordo  per   eliminare   la   causa   della
controversia,  esse  devono  conformarsi  a  detto  parere  e  dargli
esecuzione. 
7. Le spese procedurali della Commissione  sono  suddivise  in  parti
uguali tra gli Stati contraenti.