(Convenzione-Articolo 29)
                             Articolo 29 
 
                      LIMITAZIONE DEI BENEFICI 
 
1. Nonostante le altre disposizioni della presente  Convenzione,  una
persona residente di uno Stato contraente non ricevera' il  beneficio
di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente  Convenzione
da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo  principale  o
uno degli scopi principali della costituzione  o  esistenza  di  tale
residente o qualunque persona  collegata  a  tale  residente  era  di
ottenere i benefici ai sensi  della  presente  Convenzione  ai  quali
detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto. 
2.  Le  disposizioni  della  presente  Convenzione  non  pregiudicano
l'applicazione della normativa  interna  concernente  la  limitazione
delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di
uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente.