Allegato 1 (Articoli 14 e 20) Elenco delle attivita' ammissibili nell'ambito delle sezioni H, N e S della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 Sezione H «Trasporto e magazzinaggio»: attivita' di cui al gruppo 49.5 «Trasporto mediante condotte»; attivita' di cui alla divisione 52 «Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti»; attivita' di cui alla divisione 53 «Servizi postali e attivita' dei corrieri». Sezione N «Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese»: attivita' di cui alla divisione 79 «Attivita' dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita' connesse»; attivita' di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»; attivita' di cui al gruppo 82.2 «Attivita' dei call center»; attivita' di cui alla classe 82.92 «Attivita' di imballaggio e confezionamento per conto terzi». Sezione S «Altre attivita' di servizi»: attivita' di cui alla categoria 96.01.1 «Attivita' delle lavanderie industriali». Attivita' non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie: Siderurgia: tutte le attivita' connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti: a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni; c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e piu', palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti di 150 mm. e piu', ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa; d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. Industria carboniera: cosi' come individuata nella decisione del Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, pubblicata nella G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010. Fibre sintetiche: attivita' relative a: a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale; b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati; c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacita' di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra societa' del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita' economica in questione risulti di norma integrato a tali capacita' sotto il profilo degli impianti utilizzati. Precisazioni sulle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli Nell'ambito delle attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attivita' di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione. Ai fini del presente decreto: per «prodotti agricoli» si intendono: a) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87; per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari» si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte («prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari» di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87); per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attivita' agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.