(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                                   (Articoli 14 e 20) 
 
Elenco delle attivita' ammissibili nell'ambito delle sezioni H, N e S
     della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 
 
    Sezione H «Trasporto e magazzinaggio»: 
      attivita' di cui al gruppo 49.5 «Trasporto mediante condotte»; 
      attivita' di cui alla divisione 52 «Magazzinaggio  e  attivita'
di supporto ai trasporti»; 
      attivita' di cui alla divisione 53 «Servizi postali e attivita'
dei corrieri». 
    Sezione N «Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle
imprese»: 
      attivita' di cui alla divisione 79 «Attivita' dei servizi delle
agenzie di viaggio, dei tour operator e  servizi  di  prenotazione  e
attivita' connesse»; 
      attivita' di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»; 
      attivita' di cui al gruppo 82.2 «Attivita' dei call center»; 
      attivita' di cui alla classe 82.92 «Attivita' di imballaggio  e
confezionamento per conto terzi». 
    Sezione S «Altre attivita' di servizi»: 
      attivita'  di  cui  alla  categoria  96.01.1  «Attivita'  delle
lavanderie industriali». 
    Attivita' non ammissibili per  divieti  e  limitazioni  derivanti
dalle vigenti disposizioni comunitarie: 
    Siderurgia: tutte le attivita' connesse alla produzione di almeno
uno dei seguenti prodotti: 
      a)  ghisa  grezza  e  ferro-leghe:  ghisa  per  la   produzione
dell'acciaio,  ghisa  per  fonderia  e  altre  ghise  grezze,   ghisa
manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe; 
      b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro,  d'acciaio
comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti,
compresi  i  lingotti   destinati   alla   fucinatura   di   prodotti
semilavorati:  blumi,  billette  e  bramme;  bidoni,  coils,   larghi
laminati a caldo; prodotti finiti a  caldo  di  ferro,  ad  eccezione
della produzione di acciaio liquido  per  colatura  per  fonderie  di
piccole e medie dimensioni; 
      c) prodotti  finiti  a  caldo  di  ferro,  d'acciaio  comune  o
d'acciaio speciale:  rotaie,  traverse,  piastre  e  stecche,  travi,
profilati pesanti e barre da  80  mm.  e  piu',  palancole,  barre  e
profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm.,  vergella,
tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le
bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre
e lamiere di spessore di 3 mm. e piu', larghi piatti  di  150  mm.  e
piu', ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili  metallici,
barre lucide e ghisa; 
      d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere  piombate,
banda  nera,  lamiere  zincate,  altre  lamiere  rivestite,   lamiere
laminate  a  freddo,  lamiere  magnetiche,  nastro   destinato   alla
produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli; 
      e) tubi: tutti i tubi senza  saldatura  e  i  tubi  saldati  in
acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm. 
    Industria carboniera: cosi' come individuata nella decisione  del
Consiglio del 10 dicembre 2010 sugli aiuti di Stato per agevolare  la
chiusura di miniere di  carbone  non  competitive,  pubblicata  nella
G.U.U.E. L336 del 21 dicembre 2010. 
    Fibre sintetiche: attivita' relative a: 
      a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre
e filati poliesteri,  poliammidici,  acrilici  o  polipropilenici,  a
prescindere dal loro impiego finale; 
      b) polimerizzazione  (compresa  la  policondensazione)  laddove
questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti
utilizzati; 
      c) qualsiasi processo  ausiliario,  connesso  all'installazione
contemporanea di capacita' di estrusione/testurizzazione da parte del
potenziale beneficiario o di un'altra societa' del  gruppo  cui  esso
appartiene, il quale nell'ambito della specifica attivita'  economica
in questione risulti di norma integrato a  tali  capacita'  sotto  il
profilo degli impianti utilizzati. 
    Precisazioni    sulle    attivita'    di     trasformazione     e
commercializzazione di prodotti agricoli 
    Nell'ambito    delle    attivita'     di     trasformazione     e
commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attivita' di
fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione  o  di
sostituzione  del  latte  e  dei  prodotti  lattiero-caseari  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento  (CEE)  n.  1898/87  del
Consiglio,  relativo  alla  protezione  del  latte  e  dei   prodotti
lattiero-caseari all'atto della commercializzazione. 
    Ai fini del presente decreto: 
      per «prodotti agricoli» si intendono: 
        a) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato,  esclusi
i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano  nel  campo
di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
        b) i  prodotti  di  cui  ai  codici  NC  4502,  4503  e  4504
(sugheri); 
        c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei
prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo  3,  paragrafo  2,  del
regolamento (CEE) n. 1898/87; 
      per «prodotti di imitazione o di sostituzione del latte  e  dei
prodotti lattiero-caseari» si intendono  i  prodotti  che  potrebbero
essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma  la  cui
composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono  grassi
o proteine d'origine non casearia con o senza proteine  derivate  dal
latte  («prodotti  diversi  dai  prodotti  lattiero-caseari»  di  cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87); 
      per «trasformazione di prodotti agricoli» si intende  qualsiasi
trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto  ottenuto  in
seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo,  ad
eccezione  delle  attivita'  agricole  necessarie  per  preparare  un
prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 
      per «commercializzazione di un prodotto agricolo» si intende la
detenzione o l'esposizione di un  prodotto  agricolo  allo  scopo  di
vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi  altro  modo
detto prodotto, ad eccezione della  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a rivenditori o a imprese  di  trasformazione,  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  avviene  in   locali   separati
riservati a tale scopo.