Art. 30. Sorveglianza 1. La sorveglianza e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dal personale di sorveglianza dell'ente gestore con la qualifica di Agente di Polizia giudiziaria, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. 2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza.