(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
                            Sorveglianza 
 
    1. La sorveglianza  e'  effettuata  dalla  Capitaneria  di  Porto
competente e dal personale di sorveglianza dell'ente gestore  con  la
qualifica di Agente di Polizia giudiziaria, in coordinamento  con  il
personale  dell'ente  gestore  che  svolge  attivita'  di   servizio,
controllo e informazione a terra e a mare. 
    2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri
corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza.