Art. 35. Sorveglianza 1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare. 2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri corpi di polizia dello Stato ai fini della sorveglianza dell'area marina protetta.