(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
 
                            Sorveglianza 
 
    1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata  dalla
Capitaneria di porto competente e dalle  polizie  degli  enti  locali
delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il  personale
dell'ente gestore che  svolge  attivita'  di  servizio,  controllo  e
informazione a terra e a mare. 
    2. L'ente gestore puo' realizzare accordi e convenzioni con altri
corpi di polizia dello Stato ai  fini  della  sorveglianza  dell'area
marina protetta.