Titolo 1 Definizioni 1. La Garanzia e' diretta, determinata, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potra' essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014. 2. L'obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce alla parte del finanziamento agevolato concesso ai sensi della predetta normativa, che non e' stata rimborsata fino al limite massimo dell'80%. 3. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 8 della legge n. 125/2014, deve avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora. 4. Per data di inadempimento si intende la data della seconda rata scaduta e non pagata relativamente ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014. 5. Per inadempimento si intende il verificarsi di uno o piu' dei seguenti eventi: l'obbligato e' in ritardo di oltre centottanta giorni su qualsiasi obbligazione derivante dal credito; l'obbligato ha presentato istanza di fallimento o procedura analoga di protezione dai creditori; e' accertato che l'obbligato non onorera' in pieno il proprio debito (capitale, interessi o commissioni).