(Allegato-Titolo 1)
                              Titolo 1 
                             Definizioni 
 
    1.  La  Garanzia  e'   diretta,   determinata,   irrevocabile   e
incondizionata.  Come  tale,  essa   potra'   essere   immediatamente
escutibile al verificarsi dell'insolvenza  dell'impresa  beneficiaria
del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014. 
    2. L'obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce  alla  parte
del  finanziamento  agevolato  concesso  ai  sensi   della   predetta
normativa, che  non  e'  stata  rimborsata  fino  al  limite  massimo
dell'80%. 
    3.  In  caso  di  inadempimento  del  soggetto  beneficiario,  il
Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge  n.
49/1987 ovvero dell'art. 8 della legge n. 125/2014, deve  avviare  le
procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata  A/R
o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di  invio,  al
soggetto beneficiario  finale  inadempiente  e,  per  conoscenza,  al
Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l'intimazione  del  pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti,  capitale
residuo e interessi di mora. 
    4. Per data di inadempimento si intende  la  data  della  seconda
rata scaduta e non pagata relativamente  ai  finanziamenti  agevolati
concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art.
27 della legge n. 125/2014. 
    5. Per inadempimento si intende il verificarsi di uno o piu'  dei
seguenti eventi: 
    l'obbligato  e'  in  ritardo  di  oltre  centottanta  giorni   su
qualsiasi obbligazione derivante dal credito; 
    l'obbligato ha  presentato  istanza  di  fallimento  o  procedura
analoga di protezione dai creditori; 
    e' accertato che l'obbligato non onorera'  in  pieno  il  proprio
debito (capitale, interessi o commissioni).