Titolo 1
Definizioni
1. La Garanzia e' diretta, determinata, irrevocabile e
incondizionata. Come tale, essa potra' essere immediatamente
escutibile al verificarsi dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria
del finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 7 della legge
n. 49/1987 ovvero dell'art. 27 della legge n. 125/2014.
2. L'obbligazione del Fondo di garanzia si riferisce alla parte
del finanziamento agevolato concesso ai sensi della predetta
normativa, che non e' stata rimborsata fino al limite massimo
dell'80%.
3. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, il
Soggetto gestore del Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n.
49/1987 ovvero dell'art. 8 della legge n. 125/2014, deve avviare le
procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R
o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al
soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al
Soggetto gestore del Fondo di garanzia, l'intimazione del pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale
residuo e interessi di mora.
4. Per data di inadempimento si intende la data della seconda
rata scaduta e non pagata relativamente ai finanziamenti agevolati
concessi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/1987 ovvero dell'art.
27 della legge n. 125/2014.
5. Per inadempimento si intende il verificarsi di uno o piu' dei
seguenti eventi:
l'obbligato e' in ritardo di oltre centottanta giorni su
qualsiasi obbligazione derivante dal credito;
l'obbligato ha presentato istanza di fallimento o procedura
analoga di protezione dai creditori;
e' accertato che l'obbligato non onorera' in pieno il proprio
debito (capitale, interessi o commissioni).