Titolo 2
Attivazione della Garanzia
1. Trascorsi sessanta giorni dalla data di avvio delle procedure
di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi
dovuti da parte dei soggetti beneficiari, il Soggetto gestore del
Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987 ovvero
all'art. 8 della legge n. 125/2014, puo' richiedere l'attivazione
della Garanzia al Soggetto gestore del Fondo di garanzia. Sono
improcedibili e respinte d'ufficio dal Soggetto gestore del Fondo di
garanzia le richieste presentate prima del suddetto termine.
2. A pena di inefficacia, la richiesta di attivazione del Fondo
deve essere inviata al Soggetto gestore del Fondo di garanzia,
utilizzando apposito modulo di richiesta di attivazione del Fondo, da
inviare mediante Posta elettronica certificata (PEC), entro
centoventi giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero. Il
mancato rispetto di tale termine e' causa di inefficacia della
Garanzia del Fondo.
3. A pena di improcedibilita', alla richiesta di attivazione del
Fondo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
b) copia del contratto di finanziamento;
c) una copia dell'atto di erogazione;
d) dichiarazione del Soggetto gestore del Fondo rotativo, che
attesti:
la data di inadempimento;
la data di avvio delle procedure di recupero del credito, con
indicazione degli atti intrapresi e delle eventuali somme recuperate;
l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno
successivo alla data di avvio delle procedure di recupero comprensivo
delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e
degli interessi contrattuali e di mora. Nel caso di procedure
concorsuali va considerato l'importo residuo non rimborsato all'atto
dell'attivazione della stessa procedura;
copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di
recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di
pagamento, decreto ingiuntivo, istanza di ammissione al passivo).
4. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia puo' richiedere
copia dell'eventuale documentazione di cui al punto 3 del presente
titolo 2 che non sia stata allegata alla richiesta di attivazione, o
ulteriori documenti in caso di necessita' di chiarimenti, rettifiche
e/o integrazioni. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le
richieste di attivazione per le quali la documentazione non venga
trasmessa entro due mesi dalla ricezione delle richieste istruttorie
da parte del Soggetto gestore del Fondo di garanzia.
5. Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto
compatibili, le modalita' previste per le richieste di ammissione
(titolo 2, capitolo 2).
6. Il Soggetto gestore del Fondo di garanzia, acquisita dal
Soggetto gestore del Fondo rotativo la documentazione attestante il
mancato pagamento, provvede ad effettuare i calcoli relativamente
alla perdita da liquidare.
7. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione
completa, verificata l'efficacia della garanzia, il Soggetto gestore
del Fondo di garanzia sottopone i calcoli alla valutazione
all'Ufficio X DGCS del MAECI per l'approvazione del Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo.
8. A seguito dell'approvazione del citato Comitato, il Soggetto
gestore del Fondo di garanzia liquida al Soggetto gestore del Fondo
rotativo le somme spettanti, nella misura massima deliberata dal
Comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del
Fondo.