(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
                       Modalita' di esercizio 
 
    1. L'attivita' negoziale dell'Agenzia e' esercitata  in  ossequio
alle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e
di quella  nazionale  vigente  in  materia,  e  in  osservanza  delle
specifiche  procedure  e  regolamenti  interni  disciplinate  da   un
apposito manuale interno  delle  procedure,  adottato  dal  Direttore
generale. Tale  manuale  specifica  le  modalita'  operative  che  le
strutture   organizzative    dell'Agenzia    devono    seguire    per
l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.  L'Agenzia  puo'
ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici  e  organismi
di diritto pubblico senza ricorrere a  gara  ai  sensi  dell'art.  15
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  accordi  fra  pubbliche
amministrazioni.