Art. 23. Modalita' di esercizio 1. L'attivita' negoziale dell'Agenzia e' esercitata in ossequio alle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia, e in osservanza delle specifiche procedure e regolamenti interni disciplinate da un apposito manuale interno delle procedure, adottato dal Direttore generale. Tale manuale specifica le modalita' operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture. L'Agenzia puo' ricorrere alla stipula di convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante accordi fra pubbliche amministrazioni.