Art. 24. Appalti di lavori, servizi e forniture 1. L'Agenzia procede all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonche' all'affidamento di lavori mediante le procedure aperta, ristretta e negoziata, cosi' come disciplinate dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici. 2. Le soglie di riferimento sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.