(Regolamento-art. 24)
 
                              Art. 24. 
               Appalti di lavori, servizi e forniture 
 
    1.  L'Agenzia  procede  all'acquisizione  di  beni,   servizi   e
forniture nonche' all'affidamento di  lavori  mediante  le  procedure
aperta, ristretta e negoziata, cosi' come disciplinate dalla  vigente
normativa in materia di appalti pubblici. 
    2. Le soglie di riferimento sono quelle  previste  dalla  vigente
normativa in materia di appalti pubblici.