Art. 25. Acquisizioni in economia 1. Il ricorso alle acquisizioni in economia di beni, servizi e forniture nonche' l'affidamento di lavori, e' ammesso, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con apposito atto del Direttore generale.