(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
                      Acquisizioni in economia 
 
    1. Il ricorso alle acquisizioni in economia di  beni,  servizi  e
forniture nonche' l'affidamento di lavori, e' ammesso, fermi restando
i limiti previsti dalla  vigente  normativa  in  materia  di  appalti
pubblici, in relazione all'oggetto ed  ai  limiti  di  importo  delle
singole voci di spesa preventivamente individuate con  apposito  atto
del Direttore generale.