Art. 28. Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa 1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale Ufficiale Rogante dal Direttore generale. 2. L'Ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, altresi', a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.