Art. 30. Impegni di spesa pluriennali 1. L'assunzione di impegni di spesa i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi e' subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti dell'indispensabilita', dell'utilita', della convenienza e dell'economicita', e deve essere autorizzata dal Direttore generale. 2. Dei suddetti requisiti deve essere esplicitamente dato atto dal richiedente prima del perfezionamento dell'obbligazione. 3. Qualora sia necessario modificare l'obbligazione successivamente alla sua adozione ed il nuovo impegno a valere sugli esercizi successivi al primo determini un costo superiore a quello previsto per il primo esercizio, tale modifica deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore generale.