Art. 24. Esercizio finanziario e bilancio 1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa e redige un conto economico separato. Il bilancio separato, redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale di cui all'art. 11, comma 1, lettera d) del presente statuto. 3. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione puo' avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel piu' ampio termine di sei mesi. 4. Il bilancio preventivo,approvato entro il mese di ... dell'anno precedente, e' accompagnato da: a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da realizzare nell'esercizio; b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente. 5. I documenti menzionati ai commi 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finche' sia approvato il bilancio consuntivo. 6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed e' accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. 7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al collegio dei revisori/collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea o del consiglio che deve deliberare sulla loro approvazione. 8. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo corredati da relazione tecnica sull'attivita' consortile sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla loro approvazione. 9. Ove i Ministeri formulino rilievi, l'assemblea o il consiglio sono tenuti a deliberare su di essi entra i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ministeriale. Le controdeduzioni deliberate dall'assemblea o dal consiglio sono inviate ai Ministeri. Se i Ministeri non si pronunciano entro i successivi sessanta giorni i bilanci si intendono approvati 10. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e' depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'art. 2615-bis del codice civile. 11. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e legalita' sono definite nel regolamento adottato ai sensi dell' art. 26. 12. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione e di riserve alle imprese consorziate.