(Allegato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
                       Scioglimento anticipato 
 
    1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto  in  liquidazione,
l'assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'
liquidatori determinandone i poteri, e  delibera  sulla  destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte
le passivita'. 
    2. La destinazione del  patrimonio  avviene  nel  rispetto  delle
indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e dal Ministero dello  sviluppo  economico,  in
conformita' alle norme applicabili.