(Allegato-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
                       Organismo di vigilanza 
 
    1. L'Organismo di vigilanza e' un organo collegiale  composto  di
... membri effettivi, di cui uno nominato dal Ministero dell'Ambiente
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico.  Tra  i  membri  uno  svolge   funzioni   di   presidente.
L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio  di  amministrazione
del Consorzio, provvede alla nomina dell'Organismo di vigilanza e del
suo presidente. I membri dell'Organismo sono scelti tra  soggetti  in
possesso di comprovata  esperienza  nelle  attivita'  di  verifica  e
vigilanza.  Al  fine  di  garantire  l'autonomia   e   l'indipendenza
dell'Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri
interni privi di compiti operativi. 
    2. I componenti dell'Organismo restano in carica  per  anni  tre,
rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione  fino
alla nomina del successore. 
    3. L'Organismo ha funzioni di vigilanza e controllo in ordine  al
funzionamento, all'efficacia, all'aderenza  ed  all'osservanza  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231  e
successive modificazioni e integrazioni.