(Allegato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia 
 
    1. Per tutto  quanto  non  esplicitamente  disposto  valgono,  in
quanto compatibili con la natura del Consorzio e con lo  statuto,  le
norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.