Art. 53. Consorzi e societa' 1. L'Universita', a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse, puo' costituire e partecipare a societa' o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La delibera di approvazione, di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, e' condizionata ai seguenti criteri: a) partecipazione al capitale ed all'attivita' sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica; b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale; c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalita' istituzionali dell'Universita'; e) disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative richieste. 3. La partecipazione dell'Universita' puo' realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi. 4. Il recesso e' disposto con delibera del consiglio di amministrazione. 5. L'Universita' promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a societa' dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette societa' sono definite, in conformita' alla normativa vigente, con apposito regolamento.