(Statuto-art. 53)
                              Art. 53. 
                         Consorzi e societa' 
 
    1. L'Universita', a condizione che non si determinino  situazioni
di conflitto d'interesse, puo' costituire e partecipare a societa'  o
ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato  per  lo
svolgimento di attivita' strumentali alle  attivita'  didattiche,  di
ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti  nei  piani  di
sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali. 
    2. La delibera di approvazione, di competenza  del  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato  accademico,  e'  condizionata  ai
seguenti criteri: 
    a)  partecipazione  al   capitale   ed   all'attivita'   sociale,
rappresentata preferibilmente da  apporto  di  prestazione  di  opera
scientifica o didattica; 
    b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia
in occasione di aumenti di capitale; 
    c) limitazione del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripianamento  di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione; 
    d) impiego  di  eventuali  dividendi  spettanti  all'Ateneo,  per
finalita' istituzionali dell'Universita'; 
    e)  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  e  organizzative
richieste. 
    3. La  partecipazione  dell'Universita'  puo'  realizzarsi  anche
mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri  a  carico
del comodatario, o prestazione di servizi. 
    4.  Il  recesso  e'  disposto  con  delibera  del  consiglio   di
amministrazione. 
    5.  L'Universita'  promuove  e  partecipa,  nel  rispetto   della
normativa vigente, a societa' dirette al trasferimento tecnologico ed
a valorizzare  i  risultati  della  ricerca.  Le  condizioni  per  la
costituzione e la partecipazione a dette societa' sono  definite,  in
conformita' alla normativa vigente, con apposito regolamento.