Art. 11. Commissione di ricerca 1. La commissione di ricerca e' composta da: a) il Rettore/la Rettrice o dal prorettore delegato/dalla prorettrice delegata, da cui la commissione stessa e' presieduta; b) un membro esterno di fama internazionale per ogni facolta' che viene nominato dal Rettore/dalla Rettrice, scelto tra una rosa di tre candidati/e proposti/e da ogni consiglio di facolta' per la durata di tre anni; c) il/la vicepreside cui compete la coordinazione della ricerca per ogni facolta'; d) il/la responsabile dei singoli centri per la ricerca. 2. Il direttore/la direttrice, un/a responsabile di un'unita' organizzativa da lui/lei nominato/a e il/la responsabile della biblioteca partecipano alle sedute della commissione di ricerca con diritto di voto consultivo. 3. La commissione di ricerca: a) assume il compito della pianificazione e del coordinamento a livello d'Ateneo della ricerca; b) propone al consiglio dell'Universita' le risorse destinabili alla ricerca nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione approvato; c) delibera nell'ambito dell'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca previste dal bilancio di previsione; d) formula un parere in merito al programma annuale delle attivita' di ricerca; e) propone al consiglio dell'Universita' due professori/esse di ruolo quali membri del presidio di qualita', uno/a dei/delle quali appartenenti all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica. 4. Il regolamento di funzionamento della commissione di ricerca e' approvato dal consiglio dell'Universita', sentito il senato accademico.