(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                       Commissione di ricerca 
 
    1. La commissione di ricerca e' composta da: 
    a)  il  Rettore/la  Rettrice  o  dal  prorettore   delegato/dalla
prorettrice delegata, da cui la commissione stessa e' presieduta; 
    b) un membro esterno di fama internazionale per ogni facolta' che
viene nominato dal Rettore/dalla Rettrice, scelto tra una rosa di tre
candidati/e proposti/e da ogni consiglio di facolta' per la durata di
tre anni; 
    c) il/la vicepreside cui compete la coordinazione  della  ricerca
per ogni facolta'; 
    d) il/la responsabile dei singoli centri per la ricerca. 
    2. Il direttore/la direttrice,  un/a  responsabile  di  un'unita'
organizzativa  da  lui/lei  nominato/a  e  il/la  responsabile  della
biblioteca partecipano alle sedute della commissione di  ricerca  con
diritto di voto consultivo. 
    3. La commissione di ricerca: 
    a) assume il compito della pianificazione e del  coordinamento  a
livello d'Ateneo della ricerca; 
    b) propone al consiglio dell'Universita' le  risorse  destinabili
alla  ricerca  nei  limiti  stabiliti  dal  bilancio  di   previsione
approvato; 
    c)  delibera  nell'ambito  dell'indirizzo  generale  di  sviluppo
dell'Universita'  i  criteri   per   l'assegnazione   delle   risorse
finanziarie  destinate  alla  ricerca  previste   dal   bilancio   di
previsione; 
    d) formula  un  parere  in  merito  al  programma  annuale  delle
attivita' di ricerca; 
    e) propone al consiglio dell'Universita' due  professori/esse  di
ruolo quali membri del presidio di qualita',  uno/a  dei/delle  quali
appartenenti all'area scientifica, l'altro/a a quella umanistica. 
    4. Il regolamento di funzionamento della commissione  di  ricerca
e'  approvato  dal  consiglio  dell'Universita',  sentito  il  senato
accademico.