(Statuto-art. 13)
 
                              Art. 13. 
                        Presidio di qualita' 
 
    1. Il presidio di qualita' e' composto da: 
    a)  il  coordinatore/la  coordinatrice  che  presiede  lo  stesso
organo, nominato/a dal/dalla presidente in accordo con il  Rettore/la
Rettrice; 
    b)  due   professori/professoresse   nominati/e   dal   consiglio
dell'Universita' su proposta della commissione per gli studi; 
    c)  due   professori/professoresse   nominati/e   dal   consiglio
dell'Universita' su proposta della commissione di ricerca; 
    d) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a
dalla  consulta  degli  studenti  tra  i  suoi  membri   secondo   il
regolamento elezioni. 
    2. Il direttore/la direttrice e il/la responsabile della qualita'
dei servizi partecipano alle sedute del  presidio  di  qualita',  con
diritto di voto consultivo. 
    3. Il presidio di  qualita'  assolve  i  compiti  previsti  dalle
disposizioni  di  legge  e  finalizzati  alla  garanzia  di  qualita'
nell'ambito della didattica e della ricerca e ne coordina i  processi
interni per l'assicurazione della qualita' dell'Universita'.