Art. 13. Presidio di qualita' 1. Il presidio di qualita' e' composto da: a) il coordinatore/la coordinatrice che presiede lo stesso organo, nominato/a dal/dalla presidente in accordo con il Rettore/la Rettrice; b) due professori/professoresse nominati/e dal consiglio dell'Universita' su proposta della commissione per gli studi; c) due professori/professoresse nominati/e dal consiglio dell'Universita' su proposta della commissione di ricerca; d) il/la rappresentante degli studenti/delle studentesse scelto/a dalla consulta degli studenti tra i suoi membri secondo il regolamento elezioni. 2. Il direttore/la direttrice e il/la responsabile della qualita' dei servizi partecipano alle sedute del presidio di qualita', con diritto di voto consultivo. 3. Il presidio di qualita' assolve i compiti previsti dalle disposizioni di legge e finalizzati alla garanzia di qualita' nell'ambito della didattica e della ricerca e ne coordina i processi interni per l'assicurazione della qualita' dell'Universita'.