Art. 13. Consiglio di amministrazione: composizione 1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo dell'Ateneo. Esso e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da: a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede; b) tre membri esterni; c) tre professori di ruolo, di differenti poli territoriali dell'Ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti; d) un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; e) una unita' di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo; f) due rappresentanti degli studenti. 2. Partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il pro-rettore vicario e il direttore generale. Il presidente del collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 3. Tutte le componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore e degli studenti, sono individuate tra personalita' in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di elevata esperienza professionale, con riguardi alla qualificazione scientifica e culturale. I requisiti di qualificazione sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo. 4. I tre membri esterni del consiglio di amministrazione sono designati dal senato accademico, su una proposta di nove candidature formulate da un comitato di selezione. Il comitato, nominato dal senato accademico, e' composto dal rettore, che lo presiede, da quattro membri appartenenti ai ruoli dell'Ateneo ed esterni al senato, da tre docenti di diversi poli territoriali dell'Ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti, e da una unita' di personale dirigenziale e tecnico-amministrativo. I tre membri esterni non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. 5. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 1 sono designati dal senato accademico, su una proposta di candidature distinta per ciascuna categoria e pari al quadruplo dei membri da designare, formulata dal comitato di selezione di cui al precedente comma 4 e preposto alla valutazione delle istanze rispondenti all'avviso di selezione riservato al personale dell'Ateneo. 6. Il rappresentante del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di amministrazione sono eletti secondo modalita' stabilite dal regolamento elettorale. 7. La procedura per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 8. I componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1 durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 9. Possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, su invito del rettore e senza diritto di voto, i pro-rettori funzionali, i delegati del rettore e soggetti, anche esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno. 10. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorre o ne fa motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.