(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
 
             Consiglio di amministrazione: composizione 
 
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  organo   di   governo
dell'Ateneo. Esso  e'  costituito  con  decreto  del  rettore  ed  e'
composto da: 
      a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede; 
      b) tre membri esterni; 
      c) tre professori di ruolo,  di  differenti  poli  territoriali
dell'Ateneo, anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi
presenti; 
      d) un ricercatore a tempo indeterminato o a  tempo  determinato
di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240; 
      e)    una    unita'     di     personale     dirigenziale     e
tecnico-amministrativo; 
      f) due rappresentanti degli studenti. 
    2. Partecipano alle riunioni del  consiglio  di  amministrazione,
senza diritto di voto  e  con  funzioni  consultive,  il  pro-rettore
vicario e il direttore  generale.  Il  presidente  del  collegio  dei
revisori  dei  conti  assiste  alle   adunanze   del   consiglio   di
amministrazione, senza diritto di voto. 
    3. Tutte le  componenti  del  consiglio  di  amministrazione,  ad
eccezione  del  rettore  e  degli  studenti,  sono  individuate   tra
personalita'  in  possesso  di   comprovata   competenza   in   campo
gestionale, ovvero di elevata esperienza professionale, con  riguardi
alla  qualificazione  scientifica  e  culturale.   I   requisiti   di
qualificazione sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo. 
    4. I tre membri esterni del  consiglio  di  amministrazione  sono
designati dal senato accademico, su una proposta di nove  candidature
formulate da un comitato di  selezione.  Il  comitato,  nominato  dal
senato accademico, e' composto  dal  rettore,  che  lo  presiede,  da
quattro membri  appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  ed  esterni  al
senato, da tre docenti  di  diversi  poli  territoriali  dell'Ateneo,
anche in ragione delle aree scientifico-disciplinari ivi presenti,  e
da una unita' di personale dirigenziale e  tecnico-amministrativo.  I
tre membri esterni non possono appartenere  ai  ruoli  dell'Ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico. 
    5. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle  lettere
c) e d) del precedente comma 1 sono designati dal senato  accademico,
su una proposta di candidature distinta per ciascuna categoria e pari
al quadruplo dei membri  da  designare,  formulata  dal  comitato  di
selezione di cui al precedente comma 4 e  preposto  alla  valutazione
delle  istanze  rispondenti  all'avviso  di  selezione  riservato  al
personale dell'Ateneo. 
    6.   Il   rappresentante    del    personale    dirigenziale    e
tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti in  seno  al
consiglio di amministrazione sono eletti secondo modalita'  stabilite
dal regolamento elettorale. 
    7. La procedura per la nomina dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione avviene nel  rispetto  del  principio  costituzionale
delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso  agli  uffici
pubblici. 
    8. I componenti del consiglio  di  amministrazione  di  cui  alle
lettere b), c), d) del precedente comma 1 durano  in  carica  quattro
anni e sono rinnovabili una sola volta, secondo i criteri di  cui  ai
precedenti commi 4  e  5.  I  rappresentanti  del  personale  tecnico
amministrativo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili  una
sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni
e sono rieleggibili una sola volta. 
    9.   Possono   partecipare   alle   sedute   del   consiglio   di
amministrazione, su invito del rettore e senza  diritto  di  voto,  i
pro-rettori funzionali, i delegati  del  rettore  e  soggetti,  anche
esterni all'Ateneo, su punti specifici all'ordine del giorno. 
    10. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal  rettore  in
via ordinaria almeno ogni due mesi  e  in  via  straordinaria  quando
occorre o ne fa motivata richiesta almeno un terzo dei componenti.